Statuto
Statuto

Statuto

Statuto

STATUTO
della
"FONDAZIONE TEATRO MARENCO"
Art.1) Denominazione
1. È costituita, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 e degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, per volontà del Comune di Novi Ligure e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessan-dria una Fondazione denominata:
"FONDAZIONE TEATRO MARENCO"

Art.2) Sede
1. La Fondazione ha sede in Novi Ligure, presso il Municipio, via Giacometti 22

Art.3) Scopo della Fondazione
1. La Fondazione non ha scopo di lucro.
2. Pertanto è vietata la distribuzione di utili o di altre attività pa-trimoniali.
3. La Fondazione opera sul territorio della Regione Piemonte.
4. Scopo della Fondazione è la diffusione della cultura teatrale e musicale, la promozione, la ricerca e lo studio nel campo delle di-scipline dello spettacolo con particolare riferimento alla musica ed al teatro.
5. La Fondazione ha specificamente ad oggetto:
- il recupero strutturale e funzionale dell'immobile adibito a sede del Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure;
- la gestione del medesimo Teatro Romualdo Marenco di Novi Li-gure;
- la salvaguardia e la conservazione del nome, dell'immagine e del patrimonio artistico, storico, musicale del Teatro Romualdo Ma-renco di Novi Ligure e di ogni manifestazione dal medesimo alle-stita;
- la progettazione e la realizzazione di allestimenti scenici;
- la realizzazione di spettacoli teatrali, lirici, musicali in genere, di concerti e balletti, nonché la realizzazione di spettacoli e manife-stazioni cinematografiche e multimediali;
- la predisposizione e la gestione delle strutture per la formazione professionale del personale artistico;
- la promozione della ricerca storico - artistica in campo teatrale, lirico, musicale in genere e della danza;
- la promozione di mostre, convegni, manifestazioni culturali in genere;
- la pubblicazione di opere editoriali, audio-video, con carattere scientifico o divulgativo, che illustrino e documentino la storia del teatro, della musica, della danza, ovvero singoli eventi artistici;
- la collaborazione con università, accademie, conservatori, istitu-zioni concertistiche, centri musicali, altri enti comunque costituiti operanti nei settori suddetti, allo scopo di formazione artistica e di promozione;
- in genere ogni attività connessa agli scopi della Fondazione.
6. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali è con-sentito alla Fondazione di svolgere ogni operazione economica, immobiliare, mobiliare, bancaria, di assumere partecipazioni in società o enti che svolgono attività affini o connesse alla propria.

Art.4) Patrimonio e risorse della Fondazione
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dai beni immobili e dagli apporti in denaro effettuati dagli enti fondatori all'atto della costituzione, che vanno a comporre il fondo di dotazione iniziale indisponibile dell'Ente, nonché dagli eventua-li apporti successivi che siano destinati a patrimonio;
- dalle altre somme di denaro e dai beni mobili e immobili perve-nuti da donazioni, eredità, legati, erogazioni che l'elargitore o, in mancanza di specifiche indicazioni, il Consiglio di Amministra-zione con propria deliberazione adottata in conformità alle norme che seguono, abbiano destinato a patrimonio.
2. Il Consiglio di amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione, e destinato a patrimonio, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
3. Sono destinati alla gestione della Fondazione:
- le contribuzioni versate dai Fondatori che non siano destinate a patrimonio; in particolare sono destinati al finanziamento della progettazione e delle opere di recupero strutturale e funzionale dell'immobile adibito a sede del Teatro quegli apporti in denaro che gli enti medesimi si sono obbligati a corrispondere con l'atto costitutivo della fondazione, nella misura individuata in detto atto, anche in relazione allo stato di avanzamento delle opere medesi-me;
- i corrispettivi derivanti dalle attività;
- i canoni ricavati dalla locazione degli immobili di proprietà della Fondazione ed in primis quelli relativi ai locali adibiti ad uso commerciale compresi nel complesso immobiliare adibito a sede del Teatro;
- i corrispettivi derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi della denominazione "Teatro Romualdo Marenco", dell'immagine del Teatro, della denominazione delle manifestazioni artistiche create dalla Fondazione e concesse per iniziative che siano coerenti con le proprie finalità;
- gli avanzi di gestione;
- gli eventuali contributi pubblici, della U.E., dello Stato, delle Regioni e di Enti Locali specificamente diretti all'incremento delle risorse gestionali e non destinate a patrimonio;
- le erogazioni ottenute a titolo di sponsorizzazione per specifiche manifestazioni o per singole attività;
- i contributi erogati dal Comune di Novi Ligure e disciplinati da apposito contratto di servizio.
Art.5) Organi della Fondazione
1. Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente
b) il Consiglio di Amministrazione
c) il Revisore dei Conti


Art.6) Presidente
1. Il Presidente della Fondazione è designato dal Comune di Novi Ligure.
2. Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio;
b) esercita, con facoltà di delega, tutti i poteri attinenti all'ordina-ria amministrazione della Fondazione;
c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e propone le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
d) richiede ai fondatori, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Revisore dei conti, l'indicazione del nuovo revisore;
e) firma gli atti, i contratti ed i regolamenti, e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
f) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
g) sorveglia la corretta amministrazione della Fondazione;
h) nomina i procuratori, nell'ambito dei poteri conferitigli;
i) nomina avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione;
l) cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
m) cura i rapporti con le autorità.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume provvisoriamente tutte le funzioni il Vicepresidente; la firma del Vicepresidente fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
4. Il Vicepresidente è designato dal Consiglio di Amministrazione

Art.7) Consiglio di Amministrazione
1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministra-zione composto di 5 (cinque) membri, compresi il Presidente ed il Vicepresidente, di cui:
a) 4 (quattro), designati dal Comune di Novi Ligure;
b) 1 (uno) designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ales-sandria.
2. Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare nel corso del mandato o siano dichiarati decaduti uno o più membri del Consi-glio di Amministrazione, alle surrogazioni si procederà seguendo i criteri fissati dal comma 1 del presente articolo. I consiglieri su-bentranti dureranno in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.
3. Gli amministratori durano in carica cinque esercizi e comunque fino alla approvazione del rendiconto annuale relativo al quinto esercizio del loro mandato.
4. Tutti gli Amministratori sono rieleggibili.
5. Entro il termine di scadenza previsto dal precedente comma 3, i fondatori provvederanno alla designazione e/o alla conferma degli amministratori per il successivo quinquennio, ciascuno per quanto di propria competenza, secondo quanto stabilito al comma 1, lette-re a) e b) del presente articolo, fermo restando che la cessazione degli amministratori in scadenza avrà efficacia dal momento in cui i fondatori che ne hanno diritto avranno provveduto alla loro con-ferma o alla loro sostituzione.

Art.8) Compiti del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere in ordine all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e del suo patrimonio, nonché all'impiego delle rendite e di ogni altra risorsa in conformità alle finalità della Fondazione. Assume tutte le deliberazioni necessarie alla programmazione e al-lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione e ne cu-ra l'esecuzione, compatibilmente con le disponibilità del bilancio.
2. Al Consiglio di Amministrazione spetta pertanto, a titolo esem-plificativo e non esaustivo:
a) deliberare il bilancio di previsione annuale entro il termine di cui all'articolo 11 comma 2, e le variazioni di bilancio di cui all'articolo 11 comma 3;
b) stabilire gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
c) approvare, prestando attenzione ai vincoli di bilancio, i pro-grammi di attività artistica che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con il bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
d) fare predisporre ed approvare il progetto concernente i lavori di recupero strutturale e funzionale dell'immobile adibito a sede del Teatro, nonché l'affidamento dei relativi lavori, il tutto con le mo-dalità e le procedure di cui alla normativa vigente, designare il re-lativo direttore dei lavori, curare e sovrintendere ad ogni adempi-mento necessario per la realizzazione delle opere;
e) deliberare il rendiconto annuale entro il termine indicato all'ar-ticolo 11 comma 4, del presente Statuto;
f) deliberare il conferimento di incarichi, anche onerosi, a profes-sionisti, consulenti e collaboratori in genere;
g) nominare, per la gestione della stagione teatrale e delle connes-se attività, se lo ritiene opportuno, un direttore artistico, sceglien-dolo tra persone gradite da entrambi i fondatori, dotate di specifi-ca competenza e comprovata esperienza nel settore dell'organizza-zione musicale e teatrale e nella gestione di enti consimili; può re-vocarlo per gravi e comprovate ragioni, con provvedimento moti-vato;
h) adottare appositi regolamenti interni per la gestione ordinaria dell'Ente, che disciplineranno altresì i rapporti con il personale ed i servizi in genere;
i) verificare ed accettare lasciti testamentari e donazioni ricevute, contributi ed eredità, prendendo atto dell'attribuzione di legati;
j) accettare le erogazioni liberali in denaro o in titoli, i contributi, i beni, i finanziamenti e le prestazioni di altri enti, istituzioni e privati che intendono concorrere al raggiungimento degli scopi statutari;
k) approvare la stipulazione del contratto di servizio con il Comu-ne di Novi Ligure, curando in particolare che venga previsto l'ob-bligo per il Comune stesso di intervenire finanziariamente per sopperire ad eventuali disavanzi di gestione;
l) investire il denaro e gli altri lasciti che perverranno alla Fonda-zione del modo che riterrà più sicuro e redditizio;
m) deliberare l'investimento di denaro, gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili, eccezione fatta per quelli che il Consi-glio di Amministrazione stesso attribuisca alla competenza del Presidente;
n) deliberare l'attuazione di ogni operazione bancaria (compresi la richiesta di finanziamenti di qualsiasi natura e il rilascio di garan-zie reali e personali) ritenuta utile o necessaria per il raggiungi-mento delle finalità istituzionali;
o) redigere e deliberare, nell'osservanza dello Statuto e della nor-mativa di settore, contratti e regolamenti per l'ottimale funziona-mento della Fondazione, dei suoi organi, degli uffici e del perso-nale;
p) deliberare, su proposta del Presidente o di due consiglieri, le modifiche da apportare al presente Statuto, la cui approvazione è demandata alla Pubblica Autorità, con il voto favorevole di alme-no i due terzi dei propri componenti;
q) deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta dal Pre-sidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione, se lo ritiene opportuno, può delegare ad uno o più dei suoi membri particolari poteri, ovvero può nominare, al proprio interno, un Comitato Esecutivo, compo-sto di 3 (tre) membri - al quale affidare compiti ed attribuzioni di gestione ordinaria della Fondazione, da specificarsi all'atto della nomina. All'atto della nomina del Comitato Esecutivo, il Consi-glio di Amministrazione provvede a determinarne le modalità di funzionamento e a designare il Presidente dello stesso. Non pos-sono essere in ogni caso delegate o deferite al Comitato Esecutivo le attribuzioni previste alle lettere a), b), c), d), e), g), k), p) e q) del precedente comma 2.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza com-provato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, deca-dono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei propri componenti.
Art.9) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche fuori dalla sede della Fondazione, almeno due volte all'anno ed ogni altra volta che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richie-sta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire all'indirizzo comunicato da ciascun Consigliere e dal Revisore dei Conti ed annotato sul libro dei verbali del Consiglio di Ammini-strazione (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettro-nica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Consigliere o dal Re-visore e che risultino annotati sul libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione). Nei casi di urgenza la convocazione potrà av-venire a mezzo telegramma, telefax o messaggio di posta elettro-nica inviati al recapito suddetto almeno 24 ore prima dell'adunan-za. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative delibera-zioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto per la decadenza dei consiglieri (articolo 8 comma 4) e per le modifiche al presente Statuto (articolo 8 comma 2 lett. p).
4. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente.
6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Pre-sidente e dal segretario verbalizzante, appositamente nominato dal Presidente, anche fuori del Consiglio di Amministrazione.
7. E' inoltre ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o per telecon-ferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identi-ficati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verifi-candosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si consi-dera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
8. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgi-mento del loro incarico, può essere riconosciuto un compenso fis-sato annualmente dal Consiglio di Amministrazione stesso in sede di approvazione del bilancio di previsione, nei limiti stabiliti dall'ordinamento e dal Comune di Novi Ligure.
9. Il Consiglio di Amministrazione o il Presidente, ove lo ritenga-no opportuno, possono invitare altre persone ad assistere alle riu-nioni, in particolare soggetti incaricati a vario titolo di seguire problemi inerenti all'attività della Fondazione od esperti in materie che hanno attinenza con gli scopi della Fondazione.
10. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore artistico, ove nominato ed invitato alla seduta, ed il Revisore dei Conti.

Art.10) Direttore Artistico
1. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio di Amministra-zione e dal medesimo può essere revocato per gravi e comprovati motivi.
2. Egli dura in carica per tre anni e può essere riconfermato.
3. Il Direttore Artistico coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella stesura dei programmi di attività e nella conduzione artistica della Fondazione ed è responsabile dello svolgimento delle mani-festazioni sotto il profilo artistico.
4. La carica di Direttore Artistico è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro dipendente con i fondatori.

Art.11) Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione, da approvare entro il 31 dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo, deve essere redatto con chia-rezza e rappresentare in modo veritiero e corretto le previsioni af-ferenti alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.
3. Nel corso dell'esercizio possono essere apportate variazioni al bilancio di previsione.
4. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere e approvare il rendiconto dell'e-sercizio precedente, nel quale dovrà essere rappresentata adegua-tamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, ai sensi di legge. Il bilancio di esercizio è redatto se-condo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice ci-vile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fonda-zione.

5. Il rendiconto è trasmesso dal Consiglio di Amministrazione al Revisore dei conti almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'approvazione. Il Revisore esprime le proprie osservazioni in una relazione da redigersi entro i quindici giorni successivi.
6. Il rendiconto, con la relazione del Revisore dei conti, deve re-stare depositato presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono e seguono l'approvazione, a disposizione di tutti co-loro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.
7. Le eventuali eccedenze di gestione sono destinate all'attività del-la Fondazione.

Art.12) Revisore dei Conti
1. Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Revisore dei conti.
2. Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il rimborso delle spe-se spettante al Revisore valgono le norme dettate nel presente Sta-tuto per i membri del Consiglio di Amministrazione. Al Revisore spetta inoltre un compenso fissato nel minimo previsto dalle tarif-fe professionali per le funzioni di sindaco in società di capitali.
3. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Amministra-zione.
4. Il Revisore dei conti viene scelto tra gli iscritti al registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
5. Il Revisore dei conti partecipa di diritto alle riunioni del Con-siglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
6. Della propria attività il Revisore è tenuto a rendere conto in un apposito libro, bollato e vidimato prima della sua messa in uso, in cui annotare l'esito di ogni verifica e riscontro da lui compiuto, nonché i pareri e le relazioni previste dallo statuto.
7. Il Revisore dei conti provvede al riscontro della gestione finan-ziaria, verifica la regolare tenuta della contabilità della Fondazio-ne e dei relativi libri, esprime il proprio parere, con apposita rela-zione, sul bilancio di previsione e sul rendiconto. Inoltre collabora con il Consiglio di Amministrazione ed effettua tutte le dovute se-gnalazioni alle autorità competenti.
8. Il Revisore può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispe-zione e di controllo.

Art.13) Personale
1. Il Consiglio di Amministrazione doterà la Fondazione delle unità di personale, nei modi consentiti dalla legge, che ritiene più opportuno per l'espletamento delle finalità istituzionali e delle ini-ziative deliberate, compatibilmente con le disponibilità di bilan-cio.

Art.14) Comitati
1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può costitui-re, fissandone gli incarichi, la durata e il numero dei componenti, uno o più Comitati Scientifici per lo sviluppo dell'attività della Fondazione nelle varie articolazioni.

Art.15) Libri
1. La Fondazione tiene, regolarmente bollati e vidimati, il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il li-bro delle decisioni del Revisore dei Conti nonché, ove sia nomina-to un Comitato Esecutivo, il libro dei verbali delle riunioni di quest'ultimo.
2. Su detti libri i verbali delle riunioni devono essere tenuti in or-dine cronologico.
3. La Fondazione tiene, inoltre, i libri prescritti dalla legge, con particolare riferimento all'obbligo degli adempimenti contabili di-sposti dalla normativa vigente in materia.

Art.16) Avanzi di gestione
1. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, ri-serve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, oltre che per l'incremento del patrimonio.

Art.17) Norme transitorie
1. Nella sua prima formazione, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente sono designati dai fondatori comparenti nell'atto costitutivo.
2. Il Consiglio di Amministrazione così costituito dura in carica per il periodo previsto dall'atto costitutivo della Fondazione.
3. Nella sua prima formazione, il Presidente del Collegio dei revi-sori ed i revisori effettivi e supplenti sono designati dai fondatori comparenti nell'atto costitutivo.
4. Il Collegio dei revisori dei conti così costituito dura in carica per il periodo previsto dall'atto costitutivo della Fondazione.

Art.18) Estinzione
1. La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.
2. L'estinzione della Fondazione potrà avvenire, oltre che nei casi previsti dalla legge, nell'ipotesi di intervenuta risoluzione del tra-sferimento a favore della Fondazione dell'immobile adibito a sede del Teatro, verificatasi in applicazione dalla clausola risolutiva espressa prevista nell'atto costitutivo della Fondazione in ottempe-ranza a quanto previsto dall'art. 11 comma 2 lettera a) del D.P.R. 283/2000, e comunque in ogni caso di impossibilità da parte della Fondazione medesima di svolgere, autonomamente e con gli stru-menti e le risorse disciplinati dal presente statuto, l'attività alla stessa affidata. L'impossibilità suddetta non potrà pertanto deter-minare la trasformazione della Fondazione ex art.28 c.c.
3. In caso di estinzione, per qualunque causa, si procederà alla li-quidazione del patrimonio secondo le modalità previste dalla leg-ge.
4. Qualora per qualsivoglia ragione la Fondazione avesse ad estin-guersi, il patrimonio della stessa, una volta esperito il procedimen-to di liquidazione previsto dalla legge, dovrà devolversi a favore del Comune di Novi Ligure, affinché sia da questi destinato al so-stegno di attività ed iniziative culturali nei settori di operatività della Fondazione.

Art. 19) Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti e applicabili in materia.